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Tombole e lotterie PDF Stampa E-mail
Lunedì 20 Settembre 2010 11:47

CIRCOLARE ESPLICATIVA SULLA NUOVA NORMATIVA
PER TOMBOLE, LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA
a cura del CTC Centro Tecnica Consulenza - ANSPI

Entrerà in vigore il 12 Aprile 2002 la nuova normativa sulla disciplina "dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali" (DPR 26 Ottobre 2001 n. 430).
In linea di principio qualunque "lotteria, tombola, riffa o pesca o banco di beneficenza …e ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche" è vietata dal Regolamento, con tre eccezioni (art. 13):

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, da associazioni e da comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e dalle ONLUS, a patto che le manifestazioni siano finalizzate al finanziamento dagli enti stessi
b) come sopra per partiti o movimenti politici
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato organizzate per fini prettamente ludici

1) Trattando la fattispecie di cui alla lettera a), si può meglio precisare:
- per quanto riguarda la LOTTERIA (o sottoscrizione a premi), essa deve avere dimensione locale (vendita entro la Provincia), con il tetto massimo di cento milioni (51.645,69 euro) di importo di biglietti emessi, indipendentemente dal loro valore unitario.
I biglietti devono essere numerati progressivamente e staccati da registri a matrice.
Il Legale Rappresentante dall'Ente Organizzatore deve - con almeno trenta giorni di anticipo - inviare comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettua l'estrazione, allegando il Regolamento della lotteria che deve dettagliare: quantità e natura dei premi, quantità e prezzo unitario dei biglietti, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo dell'estrazione e della consegna dei premi ai vincitori;
- per quanto riguarda la TOMBOLA; essa deve avere dimensione locale (vendita dei biglietti entro il Comune ove si svolge e nei Comuni limitrofi), con il tetto massimo di 25 milioni (12.911.42 euro) per il monte premi.
Le cartelle devono essere identificabili (serie e numero progressivo), ma senza limite di numero.
Il Legale Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve - con almeno trenta giorni di anticipo - inviare comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettuerà la tombola allegando il Regolamento che deve dettagliare: la specificazione dei premi e l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione - pari al valore complessivo dei premi promessi, stabilito in base al prezzo di acquisto o al loro valore normale - a favore del Comune ove si svolge la tombola, con scadenza non inferiore a tre mesi, sia in denaro che titoli che fideussione bancaria/associativa. Per ottenere la restituzione della cauzione, l'Ente Organizzatore dovrà presentare all'Incaricato del Sindaco l'attestazione dell'avvenuta consegna dei premi ai vincitori entro 30 giorni dall'estrazione. In caso contrario, la cauzione sarà incamerata dal Comune;
- per quanto riguarda le PESCHE o BANCHI di BENEFICENZA, esse devono avere dimensione locali (vendita dei biglietti nel Comune di svolgimento), con il tetto dei premi non superiore a cento milioni (51.645.69 euro).

Anche in questo caso, il Legale Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve:
- con almeno trenta giorni di anticipo - inviare comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettuerà la Pesca o il Banco di beneficenza allegando il Regolamento della stessa (che deve specificare: il numero di biglietti che si intende emettere ed il relativo prezzo.
Per tutte e tre le tipologie di manifestazione:
· la vendita dei biglietti/cartelle non deve essere effettuata attraverso ruote della fortuna o sistemi analoghi;
· i premi possono essere servizi e beni mobili, escluso denaro, titoli, valori bancari e carte di credito;
· la serie e la numerazione dei biglietti/cartella devono essere indicate nella fattura dello stampatore;
· l'estrazione deve essere pubblicizzata in tutti i Comuni interessati, indicando gli estremi delle comunicazioni effettuate, il programma e la finalità della manifestazione, la serie e la numerazione dei biglietti/cartelle;
· prima dell'estrazione un Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve ritirare tutti i biglietti/cartelle invenduti e dichiararle nulle;
· dell'estrazione e della chiusura della pesca deve essere redatto processo verbale inviato in copia al Prefetto e consegnato in copia al Rappresentante del Sindaco, che deve essere presente all'estrazione e alla chiusura della pesca.

Trattando la fattispecie di cui alla lettera c), e "ricorrendo a due chiarimenti ministeriali precedenti il Regolamento ma che si esprimono con analoga terminologia (C.M. 10-2-98 n. 47 e R.M. 30-2-2000 n. 42), si può dedurre che ci si riferisce ai Circoli associativi privati che organizzano l'attività esclusivamente per i Soci e al solo scopo ludico "(P. Clementi).

Con l'entrata in vigore del Regolamento diventano operative anche le sanzioni previste dall'art. 19/c5 della L 449/97 in caso di manifestazioni non consentite: per gli organizzatori (da 2 a 20 milioni di lire), per i pubblicizzatori (da 600.000 a 6 milioni di lire) e per i giocatori/compratori (da 300.000 a 1.800.000 lire).

 



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