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Sagre: Libretto PDF Stampa E-mail
Lunedì 20 Settembre 2010 11:11

Il Libretto sanitario non è più obbligatorio nelle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) - Articolo 92 - Comma 14

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

L’articolo 14 della Legge 283/1962 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande) è il seguente:
Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica. E’ vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.
I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con la sanzione amministrativa fino a lire 150.000.
Quest’ultima sanzione amministrativa si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusa, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

Gli articoli 37, 39, 40 e 41 del DPR 327/1980 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), riguardano, rispettivamente, il libretto di idoneità sanitaria, gli accertamenti sanitari preventivi, le caratteristiche del libretto di idoneità sanitaria, le prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso di malattia del personale.

 



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