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Gruppi teatrali PDF Stampa E-mail
Lunedì 20 Settembre 2010 11:05

GRUPPI TEATRALI E COMPLESSI MUSICALI

Un gruppo teatrale o musicale, per poter operare a tutti i livelli (Fisco - SIAE - Enti pubblici e privati - ecc.) ha la necessità di dotarsi di:
- partita IVA,
- Nulla Osta di agibilità del Dipartimento del Turismo e dello Spettacolo,
- Certificato di agibilità dell’ENPALS.

Ogniqualvolta il gruppo comunque costituito riceve un compenso per la prestazione artistica, anche se dilettantistica, ha l’obbligo di rilasciare regolare fattura. A meno che si tratti di una manifestazione occasionale (una volta all’anno).

Se l’intestazione della Partita IVA debba essere fatta al Circolo o al Gruppo, è una scelta da fare con ponderazione. Si tenga presente che un Gruppo con Partita IVA autonoma tendenzialmente si stacca dall’Associazione perché riesce a gestirsi il rapporto fiscale senza vicoli programmatici e amministrativi con il Circolo. Le esigenze del Gruppo artistico spesso vanno in conflitto con la vita associativa del Circolo. La scelta, quindi, va fatta sulla conoscenza dei rapporti esistenti.

Occorre anche non confondere l’autonomia e l’identità di enti diversi. La parrocchia non è il Circolo ANSPI, né il Circolo ANSPI è la parrocchia, benché ad essa faccia riferimento e per essa si costituisca in posizione di servizio. E’ assolutamente fuori luogo, quindi, e in contrasto con lo Statuto del Circolo, conformato al D.L. 460/1997, l’eventuale cessione di introiti alla parrocchia. La distribuzione degli utili, comunque denominata, è vietata per legge oltre che dallo Statuto. Si confrontino i seguenti documenti:
- TUIR Dpr 917/1986, art. 111, comma 4 quinquies, lettera a);
- Dpr 633/1972, art. 4, comma 7, lettera a);
- Statuto del Circolo, articolo 3, punto 3).

Se la posizione IVA è aperta dal Circolo lo stesso dovrà curarne una gestione complessiva secondo le norme della 398 modificata dal DPR 544 del 30 dicembre 1999 che con l’abolizione dell’Imposta sugli Spettacoli e introducendo l’Imposta sugli Intrattenimenti ha modificato profondamente le procedure. Si tenga conto, ad esempio, che l’attività svolta dal gruppo teatrale o dal gruppo musicale (quando l’esecuzione di musica dal vivo superi il 50% del tempo della manifestazione in cui è inserita) dal 1 gennaio 2000 non è più assoggettata né a Imposta sugli Spettacoli (perché è stata abrogata), né a Imposta sugli Intrattenimenti (perché qualificata come spettacolo).

Per attribuire il numero di Partita IVA, l'Ufficio delle Entrate chiede copia dello Statuto del Circolo o del Gruppo regolarmente registrato all'Ufficio di Registro Atti Privati.

All'atto della richiesta del numero di partita IVA è possibile, anzi è consigliabile esercitare la facoltà di opzione per l’applicazione del regime fiscale semplificato previsto dalla Legge 398/1991 applicato alle Associazioni senza scopo di lucro. Tale regime semplificato esonera dalla tenuta della contabilità e dei registri, dalla dichiarazione Iva periodica e annuale, dalla certificazione dei corrispettivi (ovvero per i tesserati Anspi non è richiesto il rilascio dei biglietti di ingresso agli spettacoli). Gli incassi si registrano sul Prospetto Riepilogativo Mensile (preventivamente vidimato presso l’Ufficio del Registro, o dell’Iva o delle Entrate) con una sola scrittura mensile entro il 15 del mese successivo, e l’IVA si versa trimestralmente, presso una banca, entro il 16° giorno del 2° mese successivo al trimestre, mediante modello F24 e previa deduzione del 50% del suo ammontare a titolo di detrazione forfetaria dell’IVA sugli acquisti.

Entro il giugno dell’anno successivo si presenta la dichiarazione UNICO e si versa l’IRPEG sul coefficiente di redditività del 3%. Vuol dire che su 10 milioni di incassi l’imposta è calcolata su tre milioni di reddito.

Alla SIAE si versano comunque i Diritti d’Autore (forfetario o a percentuale). La SIAE, per accordo sottoscritto con il Ministero delle Finanze, conserva la funzione di controllo e verifica della corretta applicazione delle norme previste dalla 398. Per tutto il 2000, inoltre, continua il vecchio sistema di rilascio di biglietti per le attività di spettacolo, finché non saranno disponibili per l’installazione gli Apparecchi Misuratori Fiscali per il rilascio dei biglietti fiscali automatici. Per le associazioni che esercitano l’opzione per la 398, inoltre, c’è l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi. Significa che non c’è l’obbligo del rilascio di scontrini o ricevute fiscali, né di emissione di fatture (rimane la facoltà di emettere fattura quando se ne ravveda la necessità o l’opportunità), rimane l’obbligo di rilascio dei biglietti di ingresso agli spettacoli per i non tesserati. Finché non saranno disponibili gli Apparecchi Misuratori Fiscali (proroga fino al 1 ottobre 2001) per il rilascio del titolo di accesso, si utilizzano i biglietti SIAE.

GRUPPI TEATRALI E COMPLESSI MUSICALI

NULLA-OSTA DI AGIBILITA’ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ TEATRALI E MUSICALI, SENZA FINE DI LUCRO, DA PARTE DI COMPLESSI DILETTANTISTICI RILASCIATO DAL DIPARTIMENTO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(Deg 14.2.1938, n. 153)
Viene rilasciato dietro richiesta (da spedire in due copie, entrambe su carta legale da lire 20.000) utilizzando la seguente formula e con l'allegazione di tutti i documenti elencati.
Una copia della richiesta verrà restituita con l'annotazione di rilasciato "Nulla-osta all'agibilità".

 

Nulla osta agibilità

 

CERTIFICATO DI AGIBILITA RILASCIATO DALL'ENPALS

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha diramato la circolare Prot. n. G. 126/10 l./1589 dell'11 set. 1989 quale risposta a un'interrogazione scritta n. 4-12318.
"Si informa che l'ENPALS, con circolare del mese di giugno 1988, inviata a Regioni, provincie e Comuni, ha dato ampia pubblicità alle disposizioni contenute nel D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito dalla Legge 13 maggio 1988 n. 153, ed ha richiamato l'attenzione di tali Enti pubblici territoriali sulla nuova normativa, anche al fine di evitare che premi, contributi e sovvenzioni venissero erogati in favore di imprese inadempienti verso l'Ente stesso.
Tali disposizioni legislative, che disciplinano il certificato di agibilità dell'ENPALS ed il relativo regime sanzionatorio, riguardano solamente le imprese che operano nel campo dello Spettacolo con personale qualificato e retribuito ma non quelle che agiscono senza fini di lucro con personale dilettantistico a prestazione gratuita.
Al fine di evitare l'inesatta interpretazione di tali disposizioni ed eventuali dubbi nei responsabili dei complessi dilettantistici e per eliminare ostacoli alla loro meritoria attività, l'ENPALS ha deciso, con l'assenso degli Organismi di categoria, di rilasciare a tali complessi un particolare certificato di agibilità, previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio sottoscritta, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale Rappresentante del Complesso ed attestante la gratuità delle prestazione rese dai singoli componenti il complesso stesso".

Per la proceduta di richiesta di rilascio di tale certificato di agibilità, ci si dovrà rivolgere alla Sede Compartimentale o alla Sezione Distaccata della zona di residenza del richiedente. Si dovranno produrre:
- copia dello statuto, registrato
- elenco dei componenti del gruppo (Cognome e Nome, Luogo e data di nascita, Domicilio)
- Dichiarazione di ciascun componente il gruppo che la sua prestazione artistica è gratuita e che non riceve alcun compenso.

 



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