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Imposta intrattenimenti PDF Stampa E-mail
Lunedì 20 Settembre 2010 11:04

L’Imposta sugli intrattenimenti

Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60
Decreto Legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
DPR 30 dicembre 1999, n. 544
Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 25
Circolare Ministeriale 247/E
Decreto Ministeriale 26 novembre 1999, n. 473
Circolare Ministero delle Finanze 7 settembre 2000, n. 165/E

SCOMPARE L’IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI ARRIVA L’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
La legge 398 è diventata più generosa, e ne abbiamo già anticipato i contenuti nelle pagine precedenti, tuttavia occorre fare attenzione alle modifiche profonde che prevedono formalità aggiuntive, al rischio di decadenza dei benefici concessi dalla stessa legge, alle novità riservate alle associazioni che promuovono attività sportiva, ai nuovi oneri per una latea allargata di soggetti.

Solo un cambio di nome ?
L’Imposta sugli Intrattenimenti sostituisce l’Imposta sugli Spettacoli. Non è solo il cambio del nome. Cambiano completamente i presupposti di imposizione: ora si va ad incidere solo su una parte delle manifestazioni spettacolistiche, quelle in cui l’attività è di “mero intrattenimento ludico” e sono finalmente detassate le manifestazioni di “contenuto”

NON SONO SOGGETTI all’Imposta sugli Intrattenimenti
(ma rimane l’IVA) gli introiti derivanti dalle seguenti attività :
- Teatro, Cinema e Avanspettacolo (anche in circoli e sale private)
- Danza
- Concerti strumentali e vocali
- Musica dal vivo (quando l’esecuzione musicale dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell’orario complessivo di apertura o della manifestazione)
- Circo, Burattini e Marionette
- Manifestazioni sportive di ogni genere
- Mostre e Fiere

SONO ASSOGGETTATI all’Imposta sugli Intrattenimenti
(e rimane anche l’IVA) gli introiti derivanti dalle seguenti attività:
1) Esecuzioni di musica non dal vivo ed esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti con musica dal vivo di durata inferiore al 50% dell’orario d’apertura al pubblico dell’esercizio (Esempio tipico: Discoteche e sale da ballo)

Per intrattenimento si intende l’animazione e il coinvolgimento del pubblico con giochi, musiche, canti, balli, ecc.

2) Utilizzo di Videogiochi e giochi uso di bigliardi, elettrogrammofoni,.. qualsiasi tipo di apparecchio da divertimento installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni.....

CHI RIGUARDA LA NUOVA IMPOSTA
Tutti i soggetti che organizzano le attività di intrattenimento viste (elencate nella tariffa allegata la DPR 26.10.72, N.640 come modificato dal Dlgs n.60/99)
anche Circoli e associazioni, di ogni specie....

COME SI APPLICA ?
Con l’emissione di “Titoli di accesso”
(scontrini) mediante un “Apparecchio Misuratore Fiscale” (registratore di cassa)

ALIQUOTE: Tariffa 1. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere (ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali), e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo della manifestazione: 16%
Tariffa 2. Bigliardi, elettrogrammofoni, bigliardini e qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli e associazioni di qualunque specie, utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio go-kart: 8%

Obbligo di fattura solo per prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, cessione di diritti di ripresa Radio TV.

Obbligo del Registro degli Acquisti (sul quale si annotano le eventuali fatture emesse per pubblicità, sponsorizzazione e cessione dei diritti di ripresa radio e televisione)

Esonero da
- Registrazione corrispettivi e liquidazione
- Dichiarazione Periodica
- Dichiarazione Annuale

COME SI PAGA
- Pagamento sulla base di Documento Riepilogativo Mensile emesso dall’Apparecchio Misuratore Fiscale.
- tramite Mod.F24
- Codice tributo 6728 “imposta sugli intrattenimenti Dlgs 60/99”

Quando:
a) attività a carattere continuativo: entro il giorno 16 del mese successivo
b) attività occasionali: entro il 5° giorno successivo a fine manifestazione
c) quote e contribuzioni associative: entro il 16 del mese successivo alla chiusura dell’anno sociale (la fattispecie è riferita ad associazioni particolari, con esclusiva o prevalente attività di intrattenimento o spettacolo)

Regime particolare
Attività occasionali di soggetti “non impresa”
- dichiarazione di inizio attività preventiva (è richiesto il versamento di una cauzione a garanzia)
- dichiarazione di incassi (entro il 5° giorno successivo alla fine della manifestazione)
Attività di minima importanza
- tra gli altri aspetti, possibilità di pagare su imponibili medi previa preventiva comunicazione

AGEVOLAZIONE: Art. 23 Dlgs 460/97
- l’imposta sugli spettacoli (intrattenimenti) non si applica agli Enti Associativi di cui all’art.111 c.3 DPR 917/86 per le attività svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione
- è indispensabile dare preventiva comunicazione all’ufficio accertatore (SIAE)

 



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