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Legge 460 PDF Stampa E-mail
Lunedì 20 Settembre 2010 11:00

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

che ha introdotto modifiche al Testo Unico Imposte sui Redditi: TUIR, contiene il Riordino della Disciplina Tributaria degli Enti Non Commerciali e delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Attenzione a non fare confusione tra Non profit, Volontariato e Onlus: ANSPI NON è Onlus, e il Volontariato è un concetto ben diverso da quello utilizzato per le nostre associazioni. C’è chi sospira: “peccato!” pensando alle esenzioni previste per queste figure giuridiche. Qualche circolo, consigliato dal solito “esperto”, c’è cascato, e ha chiesto il riconoscimento come Onlus. Da quel momento s’è inchiodato, e non ne verrà fuori se non con lacrime e sangue. S’è saputo di circoli che consigliati da qualche “furbetto” hanno registrato lo Statuto in esenzione d’imposta, senza marche da bollo e senza imposta di registro, dichiarandosi associazioni di volontariato. Con la conseguenza che: l’atto è come se non fosse registrato e le tasse non pagate sono ancora dovute, ma moltiplicate per due (Registro) e per cinque (Bollo).

Definisce che l’ Oggetto esclusivo o principale dell’Ente:
- è determinato dalla Legge o dallo Statuto
- è l’attività essenziale per realizzare gli scopi statutari
- è determinato in base all’attività effettiva

ESENZIONE

(articolo 23)
- da imposte dirette (IRPEG e IRAP)
- da imposta sugli Spettacoli (oggi si chiama Imposta sugli Intrattenimenti)
- per le Occasionali Raccolte Pubbliche di fondi,
- anche con offerta di beni di modico valore,
- o di servizi con corrispettivi,
- in occasione di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione (si tratta della classica Festa dell’Oratorio o della Festa del Circolo)

(articolo 2)
- da imposte dirette (IRPEG e Irap)
- per i Contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche
- per lo svolgimento convenzionato di attività sociali,
- in conformità ai fini istituzionali (gestione di: biblioteche, parchi pubblici, impianti sportivi, mense, ecc.).

OBBLIGHI
- contabilità separata per l’eventuale attività commerciale svolta (non significa doppia contabilità, ma semplicemente una separazione dei sottoconti)
- bilancio o rendiconto economico e finanziario, annualmente approvato dall’assemblea entro il mese di aprile
- rendiconto finanziario e relazione illustrativa per ogni singola Raccolta pubblica di fondi
- comunicazione alla SIAE prima dell’inizio di ciascuna manifestazione di spettacolo.

NON SONO CONSIDERATE COMMERCIALI
(TUIR - DPR 917/1986 articolo 111, comma 1: “Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”)
(non sono assoggettate a: Iva, Irpeg, irap) le attività:
- svolte da Associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona
- svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
- effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
- nei confronti dei soci tesserati che fanno parte di una unica Associazione Nazionale (ai soli effetti fiscali, i tesserati anspi sono considerati soci di tutti i Circoli regolarmente affiliati all’anspi presenti sul territorio nazionale. Ciò non significa che i tesserati anspi sono soci di tutti i circoli, altrimenti dovrebbero essere convocati a tutte le assemblee di tutti i circoli, né significa per tutti i tesserati diritto di entrare in tutti i Circoli anspi. Non si tratta di diritto, quindi, ma solo di possibilità. La discrezionalità sull’accesso di tesserati ad altro Circolo spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo di ciascun Circolo).

SONO CONSIDERATI COMMERCIALI
(e quindi assoggettati a Iva e Irpeg/Irap)
i proventi e gli introiti comunque denominati (anche le “offerte libere”) derivanti dalle seguenti attività:
- cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
- somministrazione di pasti
- prestazioni di alloggio e di trasporto
- gestione di spacci e mense
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- gestione di fiere ed esposizioni commerciali
- pubblicità commerciale
- telecomunicazioni e radio diffusioni circolari.

NON E’ CONSIDERATA COMMERCIALE
non soggetta a Iva e Irpeg e Irap
la somministrazione di alimenti e bevande (BAR)(Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la “somministrazione di bevande [comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione : Licenza di tipo B] [esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione: Licenza di tipo D], nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia [bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari]. Per somministrazione si intende il consumo sul posto. Non è quindi consentita la vendita per asporto, altrimenti si realizza un’attività di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita che è considerata oggettivamente commerciale e quindi assoggettata interamente a imposizione indiretta e diretta)
effettuata dalle Associazioni di promozione sociale
con finalità Assistenziali riconosciute dal Ministero (Il Ministero dell’Interno ha riconosciuto il carattere assistenziale alle finalità perseguite dall’ANSPI con Decreto del 28 marzo 1972, comunicato agli Enti pubblici periferici con protocollo della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. 10.10104/12000.A (51) in data 29 marzo 1972)
presso la sede dell’Associazione (L’autorizzazione amministrativa[Licenza comunale rilasciata dal Sindaco per la somministrazione di alimenti e bevande] è rilasciata per il locale controllato e autorizzato dall’Ufficiale sanitario. Non è consentito effettuare somministrazione al di fuori del locale medesimo, tanto meno è possibile trasferire l’attività di somministrazione all’esterno. Per le attività esterne, quali la festa o la sagra, è obbligatorio munirsi di altra e diversa autorizzazione amministrativa [licenza temporanea] con procedure differenziate e rigorose: iscrizione al Rec presso la Camera di Commercio e obbligo di partita IVA)
esclusivamente nei confronti dei soci tesserati (il limite posto dalla legge è rigorosissimo: la somministrazione può essere svolta esclusivamente nei confronti dei soci regolarmente tesserati, senza eccezione o deroga alcuna [mettiamocela via la storia dell’amico del socio, del parente, dell’ospite occasionale, ecc. perché non è vero niente]. C’è anche la legge 287 del 1991 che detta norme sui criteri di sorvegliabilità dei locali. “I locali dei circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all’interno e non devono avere accesso diretto dal suolo pubblico e tale attività di ristoro non può essere pubblicizzata all’esterno”. Sono quindi vietati cartelli pubblicitari di qualsiasi genere. E’ invece consentita l’eventuale insegna del Circolo ANSPI in esenzione da imposta sulla pubblicità. Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, punto h) esenta “le insegne, le targhe e simili apposti per l’individuazione di sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro”)
purché sia complementare alle attività istituzionali(il circolo con licenza per la somministrazione di alimenti e bevande [bar] che non svolge attività sociali, culturali, ricreative, sportive, turistiche, musicali, teatrali, formative e di volontariato in modo anche consistente, non può ritenersi associazione di promozione sociale e perde automaticamente la qualifica di ente non commerciale, perché si limita a svolgere effettivamente ed esclusivamente un’attività oggettivamente commerciale, alla pari di un qualsiasi esercizio pubblico)
a determinate precise condizioni che devono essere contenute nello statuto (da questa norma è derivato l’obbligo di adeguamento degli statuti nel 1998).

NON E’ CONSIDERATA COMMERCIALE
non soggetta a Irpeg e irap, ma solo a IVA
l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
effettuata dalle Associazioni di promozione sociale
con finalità Assistenziali riconosciute dal Ministero (Il Ministero dell’Interno ha riconosciuto il carattere assistenziale alle finalità perseguite dall’ANSPI con Decreto del 28 marzo 1972, comunicato agli Enti pubblici periferici con protocollo della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. 10.10104/12000.A (51) in data 29 marzo 1972)
esclusivamente nei confronti dei soci tesserati (il limite posto dalla legge è rigorosissimo: l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici può essere svolta esclusivamente nei confronti dei soci regolarmente tesserati. Gli unici enti ai quali la Legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217 consente l’organizzazione di attività turistiche e ricettive sono le Associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, e con preciso riferimento alla legislazione Regionale). Iscrizione al REC presso la Camera di Commercio: con circolare 3019 dell’11 aprile 1974 il Ministero dell’industria ha stabilito che “non possono considerarsi sottoposti all’obbligo della iscrizione al REC le associazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive”.
purché sia complementare alle attività istituzionali (il circolo con esclusiva attività turistica e ricettiva che non svolge attività sociali, culturali, ricreative, sportive, musicali, teatrali, formative e di volontariato in modo anche consistente, non può ritenersi associazione di promozione sociale e perde automaticamente la qualifica di ente non commerciale, perché si limita a svolgere effettivamente ed esclusivamente un’attività oggettivamente commerciale, alla pari di un qualsiasi esercizio pubblico)
a determinate precise condizioni che devono essere contenute nello statuto (da questa norma è derivato l’obbligo di adeguamento degli statuti nel 1998).

Dalla Legge IVA (lettera g, comma 5°, articolo 4, DPR 633/1972) l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici è considerata attività commerciale, anche per le associazioni che operano nei confronti dei propri tesserati, con obbligo di rilascio della ricevuta fiscale. La medesima attività NON è considerata commerciale ai fini delle Imposte su reddito dal TUIR articolo 111, comma 4-ter, DPR 9127 del 1986.

Le associazioni che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime previsto dalla 398 del 1991, sono esonerate dal rilascio della ricevuta fiscale ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 21 dicembre 1992, al numero 15).

CONDIZIONI

Adeguamento dello Statuto (per le associazioni esistenti alla data del 1 gennaio 1998 il termine tassativo era il 30 giugno, poi il 30 settembre e infine il 18 dicembre 1998).
Per essere considerate tali, nelle associazioni di “promozione sociale” devono essere rispettati determinati principi di trasparenza e democraticità.

Si tratta di principi civilistici e normativo-fiscali che, con decorrenza 1 gennaio 1998, devono essere espressamente inseriti nello Statuto con le clausole seguenti:
divieto di distribuire utili, riserve o avanzi di gestione (non è consentito destinare risorse dell’associazione a enti diversi, come la parrocchia, o a finalità estranee all’associazione. Come è altrettanto vietato affidare la gestione del bar a un gestore pagato, regolarmente o in nero, oppure lasciato autonomo come un qualsiasi libero imprenditore, ma senza la registrazione al REC presso la Camera di Commercio, senza la regolare Partita IVA, senza il registratore di cassa, senza le obbligatorie registrazioni contabili, senza il pagamento di imposte sul reddito personale, senza il versamento dei contributi previdenziali [Inps] e assicurativi [Inail], senza vincoli sanitari al sistema di autocontrollo HACCP, ecc., ecc., ecc.)
obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad ente analogo, sentita l’autorità di controllo (anche in caso di scioglimento, il fondo associativo non può essere devoluto arbitrariamente; la decisione spetta all’assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell’associazione, ma, anche in questo caso, con il vincolo del parere dell’Autority, per altro non ancora istituita)
disciplina uniforme del rapporto associativo (diritto di voto per tutti i soci maggiorenni, senza alcuna diversificazione tra soci fondatori, soci onorari, soci ordinari, soci temporanei, ecc. Naturalmente non sono consentiti tesseramenti provvisori o temporanei, né tesseramenti automatici)
redazione e approvazione del bilancio entro aprile (il bilancio deve essere un resoconto vero e trasparente; non può dirsi bilancio la lettura, in assemblea dei soci, del totale delle entrate e delle uscite e della rimanenza di cassa o di banca)
elezioni libere, voto singolo, sovranità dell’assemblea (responsabile in solido e illimitatamente della gestione amministrativa e organizzativa dell’associazione non è il parroco, non è il presidente, ma tutto il Consiglio Direttivo regolarmente e democraticamente eletto dall’Assemblea; non sono consentite intrusioni e ingerenze autoritarie. La proprietà parrocchiale è tutelata con contratto di comodato per l’uso, anche temporaneo, dei locali; la corrispondenza al progetto educativo pastorale è garantita dalla obbligatoria sottoscrizione da parte del parroco della annuale domanda di affiliazione del Circolo presentata all’ANSPI dal presidente: senza la firma del parroco sulla domanda, l’affiliazione non viene concessa. Si accenna solo brevemente alla capacità giuridica del socio adulto. Non è consentito far partecipare i minorenni alle elezioni del Consiglio Direttivo. Tale arbitrio renderebbe invalida l’elezione. Anche la partecipazione al voto di persone che non ne hanno il diritto, come ad esempio estranei all’associazione, renderebbe invalida l’elezione)
pubblicità di: convocazioni, delibere, bilanci E’ evidente che tutto deve essere fatto alla luce del sole, nessuno può permettersi di mascherare o alterare i fatti associativi, gestionali e amministrativi. Fatto salvo il diritto alla privacy, per cui non è consentito per nessuna ragione esporre al pubblico elenchi di soci tesserati, si dia pubblicità alla gestione interna dell’associazione. (Si accenna in questo passaggio ad una situazione abbastanza frequente: dopo un facile entusiasmo, talvolta accade che l’associazione perda smalto e motivazioni. Non succede più nulla, nessuno più se ne occupa, e tutto viene dimenticato. Se non ché… i membri del Consiglio Direttivo, anche se non si preoccupano di convocare un’Assemblea di scioglimento dell’Associazione, restano pienamente responsabili di tutto. Anche di quello che non viene fatto! Restano responsabili della mancata convocazione dell’Assemblea annuale, e di ogni atto obbligatorio e dovuto per l’Associazione. Ciascuno, magari pensa che la responsabilità ricada esclusivamente sul Presidente; e sbaglia! Perché ogni membro eletto nel Consiglio Direttivo ha ricevuto mandato fiduciario totale che non cessa fino a formali dimissioni scritte oppure fino a successive elezioni. Cfr anche Guida Pratica Anspi del 1997, capitolo “Responsabilità degli Amministratori”).

intrasmissibilità della quota associativa (in caso di morte gli eredi non possono pretendere di sostituirsi al socio deceduto)

 



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